METTERSI IN REGOLA? È POSSIBILE
Il ravvedimento operoso parziale con sanzioni frazionate: la soluzione per regolarizzare il versamento delle imposte

Se non sono stati rispettati i termini e tempi per il versamento delle imposte, sarà possibile mettersi in regola mediante il ravvedimento operoso parziale con sanzioni frazionate.
Da quando e come? A stabilirlo, come "consuetudine" voluta dalla legge, è il testo del Decreto Crescita che, nel suo iter di conversione in legge, ha raccolto una serie di emendamenti per favorire i rapporti tra Fisco e cittadini, approvati in Commissione Finanze e Bilancio della Camera l’11 giugno 2019.
La novità, dunque, arriva dalla proposta di Legge sulla semplificazione fiscale, approvata alla Camera nel mese di maggio, prendendo forma in un emendamento firmato dagli onorevoli Carla Ruocco e Alberto Gusmeroli. In aggiunta al testo originario del Decreto è arrivato l’Articolo 4-bis che, fra i punti citati, contiene anche una Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale.
Ravvedimento operoso parziale con sanzioni frazionate
Di cosa stiamo parlando? Presto detto: il ravvedimento operoso è lo strumento messo a disposizione del contribuente per appianare violazioni, irregolarità o omissioni tributarie. Si tratta di effettuare un versamento di sanzioni ridotte in maniera proporzionale al periodo di tempo trascorso dalla scadenza prevista.
A regolarlo è l’articolo 13 del decreto legislativo numero 472 del 1997, che stabilisce anche le condizioni per servirsene. Si tratta di una procedura possibile solo nei casi in cui la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali abbiano avuto formale conoscenza.

Il ravvedimento operoso parziale con sanzioni frazionate permette di mettersi in regola poco a poco, pagando l’intera somma dovuta a più riprese e applicando sanzioni e interessi in maniera proporzionale.
In termini operativi è una soluzione già esistente, tanto che nel corso degli anni, questa strategia è stata adottata dai diversi contribuenti nel caso di mancato o omesso versamento delle imposte. E anche se nessuna legge la prevedeva, l’Agenzia delle Entrate non è mai intervenuta attivamente per impedire ai contribuenti di avvalersene.

COME FUNZIONA
L’emendamento al Decreto Crescita modifica il decreto legislativo numero 472 del 18 dicembre 1997 e aggiunge l’articolo 13 bis, Ravvedimento parziale:
1. L’articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13.
Nel caso in cui l’imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l’intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.
Nel caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate. In altre parole, il contribuente che decide di avvalersi del ravvedimento operoso può scegliere di aggiustare il tiro poco a poco e di frazionare i pagamenti della somma dovuta e delle sanzioni nei diversi periodi previsti.
Ad esempio, se il contribuente non ha versato una somma pari a 1.000 euro e decide di ravvedersi può procedere nel modo che segue:
applicare, entro il termine dei trenta giorni, alla somma di 500 euro una sanzione ridotta a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento
applicare, entro novanta giorni dalla scadenza, alla somma di 300 euro una sanzione ridotta a un nono del minimo
applicare a 200 euro, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore, una sanzione ridotta a un ottavo del minimo.