SENTENZA STORICA DELLA CORTE EUROPEA SULLA GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE
- Anna Azzurra Celia
- 21 mar 2019
- Tempo di lettura: 3 min
La CORTE EUROPEA ha appena emanato una sentenza da definirsi “STORICA” sulla gestione delle crisi bancarie, modificando così la rigida posizione della Commissione UE sugli aiuti di stato

Grazie a questa sentenza storica, emanata il 19 marzo, la Corte Europea stabilisce che l’intervento del FITD (Fondo interbancario di tutela dei depositi) non è da considerarsi un “aiuto di stato”, laddove è utilizzato per finanziare il salvataggio di una banca, quindi, non è un motivo sufficiente per fare scattare il bail-in. La sentenza è stata emessa con riferimento ad un caso specifico: quello della Cassa di risparmio di Teramo (Tercas), con implicazioni per le altre crisi bancarie degli ultimi anni.
Ipotesi: se la medesima fosse stata emessa con tempestività, avrebbe senz’altro cambiato la storia, non solo in relazione alla gestione delle crisi bancarie, ma anche per le implicazioni politiche che ne sono conseguite. La tematica, di carattere ed applicazione “tecnica”, ha avuto un impatto molto forte sull’opinione pubblica, partendo da Banca Etruria a seguire le altre.
MATERIA DEL CONTENDERE
Negli scorsi anni, di fronte al dissesto di alcune banche di piccole dimensioni, la posizione italiana, sostenuta dalla Banca d’Italia e dall’Abi, è stata quella che il FITD potesse farsi carico di coprire le perdite accumulate in passato da queste banche.
In questo modo si sarebbe favorita la loro ristrutturazione, se possibile il loro acquisto da parte di un’altra banca in buone condizioni. Così facendo, il FITD avrebbe evitato la messa in liquidazione della banca in crisi, che sarebbe stata indubbiamente più onerosa per il FITD stesso, chiamato in tal caso a rimborsare tutti i depositi della banca liquidata fino a 100 mila euro.
La Commissione UE ha sempre sostenuto che l’ intervento del FITD è da considerarsi un “aiuto di Stato” , come tale fa scattare il bail-in o, almeno, la sua versione “più soft” limitata alle azioni e alle obbligazioni subordinate (il cosiddetto burden sharing).
Agendo così, di fatto, ha sbarrato la strada a un intervento a carico delle banche, che avrebbe potuto evitare il coinvolgimento dei risparmiatori. Il FITD corrisponde ai contributi delle banche, senza alcun apporto di denaro pubblico. Quindi, perché considerarlo “aiuto di Stato”?
Il motivo va ricercato nel fatto che i contributi delle banche al FITD sono obbligatori. Tanto che il FITD ha creato il “braccio volontario” con il quale è intervenuto in soccorso di alcune piccole banche, come ad esempio nel caso della Tercas e le casse di risparmio romagnole.
Quest’ultima forma di intervento non è stata considerata aiuto di Stato dalla Commissione UE, in virtù della sua “volontarietà”, visto che si tratta sempre degli stessi soggetti (le banche) che intervengono collettivamente a sostegno di una banca in crisi.
LA RIGIDITÀ DELLA COMMISSIONE UE

La Commissione UE, nel novembre 2015, obbligò il governo italiano a decretare in tutta fretta la risoluzione delle quattro banche locali (Etruria, Marche, Chieti, Ferrara), caricando di costi elevati gli azionisti e gli obbligazionisti subordinati delle banche stesse.
A ben vedere, la posizione della Commissione, su questo punto specifico (l’intervento del FITD), fa parte di un problema più generale: il modo un po’ astratto e precipitoso in cui sono state applicate le nuove regole europee di gestione delle crisi, che hanno introdotto bail-in e burden sharing.
Sono entrate in vigore colpendo tutti gli strumenti finanziari già emessi, quindi in modo retroattivo. Questa situazione ha colto di sorpresa molti risparmiatori che non erano stati informati del nuovo regime. Non solo: molti di loro non erano a conoscenza della differenza tra una obbligazione subordinata e una ordinaria.
Meglio sarebbe stato prevedere un' introduzione graduale delle nuove regole: ad esempio imponendo alle banche di emettere “titoli-cuscinetto” aggredibili in caso di bail-in e detenuti dagli investitori istituzionali.
Così, si sarebbero protetti gli investitori al dettaglio, facendo entrare in vigore il bail-in solo dopo che le banche si fossero dotate di un “cuscinetto” abbastanza robusto. Invece si è fatto il contrario.
Le modalità con cui sono state introdotte le nuove regole di gestione delle crisi bancarie sono state criticate dalle stesse autorità europee di settore. Queste metodiche costano care all’Europa: è una sentenza su cui riflettere, soprattutto in vista delle prossime elezioni europee.