NUOVA ROTTAMAZIONE TER CARTELLE 2019: LE ULTIME NOVITÀ
- Luca E.G.Reboa
- 20 feb 2019
- Tempo di lettura: 4 min
Si aggiunge un altro capitolo alla rottamazione dopo le precedenti. Tutte le risposte su come funziona la "versione 2019", chi ne ha diritto come aderire, come fare e date di scadenza. Istruzioni per l'uso

Ci siamo! Eccoci alla nuova versione della rottamazione delle cartelle ter. Come si sa, questa "new version", prevista dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio, non si discosta molto da quella che l'ha preceduta.
Le definizioni agevolate consentiranno ai contribuenti di pagare l'importo debitorio al netto delle sanzioni e degli interessi dovuti.
Date da ricordare
Bisogna, prima di tutto, fare una doverosa precisazione: è una procedura diversa dall'impostazione che si era data inizialmente, per quanto concerne la pace fiscale, là dove era stata parzialmente assorbita dal saldo e stralcio per chi era in difficoltà finanziaria. A questo punto esaminiamo il ruolo di chi aderirà alla nuova rottamazione.
Il contribuente, che sceglierà questa strada, dovrà pagare solo la somma capitale e gli interessi iscritti a ruolo. Ovviamente saranno inclusi diritti di notifica delle cartelle di pagamento, le spese esclusive, eventualmente maturate, l'aggio; non dovrà, invece, versare gli interessi di mora e le sanzioni civili accessorie ai crediti di natura previdenziale. Il periodo di validità preso in esame, per le cartelle ammesse alla rottamazione ter, riguarda quelle che sono affidate ad Equitalia e Agenzia delle Entrate e Riscossione fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017.

Il contribuente, che intende avvalersi di questa opportunità di rottamazione, dovrà, necessariamente, fare domanda di adesione entro il 30 aprile 2019, utilizzando gli appositi moduli pubblicati messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Il vantaggio non da poco, è di poter scegliere (riduzione a parte) di pagare il debito in un unica soluzione o spalmare il debito in 18 rate per la durata di 5 anni.
Le scadenze da tenere ben a mente per il 2019 sono:
31 luglio
30 novembre
mentre per il 2020
28 febbraio
31 maggio
31 luglio
30 novembre
Sicuramente, uno degli "inconvenienti", che capita a chi è in difficoltà è il ritardo. Con la terza rottamazione, in caso di ritardo, si avranno 5 giorni per mettersi in regola e continuare a beneficiarne, diversamente per quanto accaduto con le prime due dove anche un solo giorno dalla scadenza faceva decadere ogni diritto.
Ammissioni per soggetti decaduti da precedenti definizioni agevlate
Un'ulteriore agevolazione della pace fiscale, aiuterà quei contribuenti che avevano già aderito alle precedenti rottamazioni, successivamente decaduti in quanto non erano stati in grado di mantenere il pagamento rateale. Vediamo, anche in questo caso, chi potrà usufruirne:
Contribuenti che non hanno pagato le rate della rottamazione in corso, che siano regolarizzate entro il 7 dicembre 2018, oppure no.
Contribuenti le cui cartelle erano state ammesse alla prima rottamazione (DL 193/2016) e non sono riusciti a portare a termine i pagamenti rateali.
Contribuenti che, in seguito all'adesione della rottamazione prevista dal DL 148/2017, non sono riusciti a provvedere al pagamento di tutte le rate scadute entro il 31 dicembre 2016, riferite a vecchi piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016.

MULTE: potranno beneficiare della rottamazione anche chi ha debiti per le multe stradali. Ai contribuenti debitori, in questo caso, saranno condonati gli interessi previsti dalla legge.
Soggetti riammessi dal DL semplificazioni 2019
I soggetti riammessi alla rottamazione ter 2019, a carattere breve, che non abbiano regolarizzato la loro posizione rateale entro lo scorso dicembre, potranno beneficiarne anche loro, ma con una variante rispetto al resto dei contribuenti esaminati finora: il numero delle rate consecutive, concesse, sarà massimo di 10 e non 18. Anche in questo caso avremo la seguente modalità di scadenza:
2019
31 luglio
30 novembre
2020
28 febbraio
31 maggio
31 luglio
30 novembre
2021
28 febbraio
31 maggio
31 luglio
30 novembre

Esclusione rottamazione cartelle
Ovviamente abbiamo anche i debitori che rimangono esclusi dalla rottamazione delle cartelle. I carichi affidati agli agenti della riscossione sono relativi a:
Risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014 e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione
Le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015.
I crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.
Le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Modalità e termini
Come anticipato, la domanda di adesione dovrà pervenire entro il 30 aprile 2019, tramite l'apposito Modello DA - 2018.
La presentazione potrà avvenire con due modalità:
A) Telematica
In questo caso, si invierà il Modello DA - 2018, compilato in ogni sua parte, insieme alla copia del documento d'identità, tramite PEC, alla casella di posta elettronica certificata della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di riferimento.
B) Sportelli
Recandosi agli appositi sportelli (presenti in tutta Italia, con esclusione della Sicilia) dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, consegnando il Modello DA - 2018 compilato e firmato.
Una volta fatta l'operazione, con una procedura o l'altra, l' Agenzia delle Entrate Riscossione, provvederà, entro il 30 giugno 2019, ad inviare ai contribuenti la comunicazione delle somme dovute e l'importo residuo da pagare, unitamente ai bollettini, secondo il piando concordato e inserito nel Modello DA - 2018.
I contribuenti che vorranno avvalersi della rateizzazione, dovranno aggiungere gli interessi su ciascuna rata dello 0,3%, a fronte di quella ordinaria del 4,5%,, previsa dall'art. 21 del DPR n. 602/1973 ed applicato nelle precedenti definizioni.