ISEE 2019: DICHIARAZIONI DEI TRATTAMENTI ASSISTENZIALI
- Luca E.G.Reboa
- 12 feb 2019
- Tempo di lettura: 3 min
Come capire quali trattamenti devono essere portati nella DSU ai fini ISEE

In giorni "caldi" come questi, dove si parla molto di assistenza, reddito di cittadinanza etc.…, è necessario fare chiarezza sui trattamenti assistenziali che vanno inclusi nel calcolo ISEE, l'indicatore della situazione economica equivalente, che valuta l'effettiva situazione reddituale di un nucleo familiare che sia composto da una o più persone. Uno strumento importate che consente alle persone, che versano in condizioni disagiate, di poter usufruire dell'accesso agevolato ad alcuni servizi sociali e sanitari.
Il calcolo di pensioni e assegni, in riferimento a trattamenti assistenziali e previdenziali, una volta che L'INPS riconosce la legittimità del sostegno del reddito, viene effettuato automaticamente. Altre prestazione che siano diverse da quelle erogate dall'INS, vanno dichiarate.

Lo stesso Istituto Nazionale di Previdenza Sociale chiarisce, inoltre, quali non siano da considerarsi trattamenti assistenziali, di conseguenza non vadano indicati ai fini ISEE
"eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi"
"riduzione nella compartecipazione al costo dei servizi"
"erogazione di buoni servizio o voucher che svolgono la funzione di sostituzione dei servizi"
"contributi erogati a titolo di rimborso spese, poiché assimilabili - laddove rendicontati - alla fornitura diretta di beni e servizi".
Riferendoci a quest'ultimo punto (contributi erogati a titolo di rimborso spese, poiché assimilabili - laddove rendicontati - alla fornitura diretta di beni e servizi), affinché il contributo percepito non sia conteggiato ai fini ISEE è necessario che questo sia stato erogato a fronte della presentazione di un rendiconto delle spese sostenute. Tutti i contributi che sono erogati da enti diversi dall'Inps (che in automatico li include nel reddito), vanno indicati nel modulo DSU.

Importate anche la situazione riguardante i trattamenti cui devono sottoporsi i portatori di disabilità. Dobbiamo, però, fare un passo indietro, alle sentenze 838, 841 e 842, del 2016, emesse dal Consiglio di Stato con le quali è stato stabilito che detti trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, riconosciuti alla persona disabile, sono volti ad attenuare la situazione di svantaggio in cui si trovano.
Per questa ragione non possono essere inseriti nell’ISEE, dal momento che la chiave di lettura non è da intendersi come "trattamento remunerativo", ma creare una situazione che possa mettere queste persone in una condizione almeno "simile" a quella di chi non soffre la disabilità, cercando di ristabilire, una parità sul piano morale e competitiva. Situazione che viene esteso a pensioni ed assegni per invalidità civile, per assegni sociali ed invalidità sul lavoro. La conclusione ha portato l’Inps ad adeguarsi a queste sentenze, emanando la circolare 137/2016.
Reddito familiare , trattamenti assistenziali e ISEE
Due punti inscindibili, l'uno dall'altro sono reddito di cittadinanza e reddito familiare. Proprio quest'ultimo, appena introdotto, è il parametro utilizzato per calcolare l’importo del reddito di cittadinanza riconosciuto a titolo di integrazione del reddito. I trattamenti assistenziali inseriti nell’ISEE e quelli attualmente in corso di godimento sono fondamentali per poter calcolare il reddito familiare, secondo l'articolo 2 - comma VII - del decreto 4/2019.

Il calcolo del reddito familiare viene calcolato scorporando dall’ISEE i trattamenti assistenziali in esso inclusi (quindi quelli percepiti lo scorso anno), aggiungendo quelli in corso di godimento (ossia riconosciuti nell’anno in cui si fa richiesta del beneficio). Sempre con riferimento al decreto 4/2019, specificato anche da Inps e Ministero del Lavoro, non vanno considerati come trattamenti assistenziali: “erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento dei tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi”.
Lo stesso vale per il bonus bebè.