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SCHEDA CARBURANTE: SI CAMBIA, STOP AL CONTANTE!

Gli acquisti di carburante effettuati in contante non saranno più detraibili, né deducibili con le vecchie modalità; nuove regole per partite IVA e flotte aziendali

Alla fine è arrivatà anche la novità (che era già nell'aria) riguardante la SCHEDA CARBURANTI! Con il decreto legge n. 79/2018, il Governo ha ufficializzato la proroga al 2019 riguardante l'obbligo di fatturazione elettronica per gli acquisti di carburanti e lubrificanti effettuati presso i cosiddetti carbogestori.

Dunque, per la vendita di benzina e gasolio per autotrazione, effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione, entra in vigore l’obbligo di e-fattura scatta dal 2019.


PROROGA SCHEDA CARBURANTE


Di fatto, la proga concessa, renderà ancora possibile documentare le spese relative ai rifornimenti delle flotte aziendali con la vecchia scheda carburante (legge n. 31/1977 e regolamento n. 444/1997).


STOP AL CONTANTE per le SCHEDE CARBURANTE


Rimborsi carburante con pagamento tracciabile

I due comma 922 e 923 dell’art. 1 della legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) subordinano, con decorrenza dal 1° luglio 2018, la deducibilità del costo e la detraibilità dell’IVA, sulle spese relative all’acquisto di carburanti per autotrazione, al pagamento con i mezzi tracciabili individuati con il provvedimento n. 73203/2018 dell’Agenzia delle Entrate:

  • carte di credito

  • carte di debito ovvero prepagate

  • assegni, bancari e postali, circolari e non

  • vaglia cambiari e postali

  • mezzi elettronici previsti dall’art. 5, D.Lgs. n. 82/2005

  • carte e buoni carburante

SCHEDA CARBURANTE OPZIONALE


Buoni carburante deducibili

Si tratta di una scelta facoltativa, poiché l’art. 1 del D.P.R. n. 444/1997, come integrato dall’art. 7 del D.L. n. 70/2011, prevede che siano esonerati dalla tenuta della scheda carburante i soggetti che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, sesto comma, del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 605.


Chi opterà per l’utilizzo della scheda carburanti, oltre ad annotare l’importo del rifornimento, dovrà allegare le ricevute del pagamento tracciato.


Acquisti carburante agevolabili

Dal 1° luglio 2018, potranno dunque godere delle agevolazioni fiscali previste per il rifornimento dei mezzi aziendali tutte le Partite IVA che effettueranno l’acquisto di carburanti e lubrificanti con le seguenti modalità:


  • fattura elettronica emessa dal gestore (obbligato ad emetterla solo dal 2019)

  • annotazione acquisti con strumenti tracciabili sulla vecchia scheda carburanti (possibile solo fino al 31 dicembre 2018)

  • ricevuta di pagamento con strumenti tracciabili

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