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- CRC Consultcomm
- 7 mar 2018
- Tempo di lettura: 6 min
Agevolazioni contributive 2018
per chi assume giovani a tempo indeterminato
La Legge di bilancio 2018 ha previsto un nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che assumono, a partire dal 1° gennaio 2018, giovani lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’esonero contributivo riguarda le assunzioni di lavoratori con la qualifica di operai, impiegati o quadri. Il beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati.
Sono esclusi dal beneficio, i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.
La misura dell’incentivo è pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’ Inail, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile. La durata del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione.
L’agevolazione può essere riconosciuta nelle ipotesi di mantenimento in servizio, decorrente dal 1° gennaio 2018, del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, a condizione che il lavoratore, al momento del mantenimento in servizio, non abbia compiuto il trentesimo anno di età. In questo caso, il beneficio trova applicazione per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando l’importo massimo pari a 3.000 euro.
L’esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’ Inail, per trentasei mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato riguardino giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

REQUISITI
Ai fini dell’agevolazione, devono sussistere i seguenti requisiti:
Il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve aver compiuto trenta anni. Per le sole assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2018, il limite di età del lavoratore è espressamente innalzato a trentacinque anni. Nella diversa ipotesi in cui un lavoratore, successivamente al 31 dicembre 2017, venga mantenuto in servizio al termine del periodo di apprendistato, il requisito anagrafico da rispettare è, invece, che, alla data della prosecuzione del rapporto, il giovane non abbia compiuto trenta anni di età
Il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
L' esonero contributivo può essere riconosciuto ai soli datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi
Il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all’ assunzione incentivata, non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica. Il licenziamento effettuato nei sei mesi successivi all’ assunzione incentivata, comporta, infatti, la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. Si precisa, al riguardo, che il rispetto di tale requisito non è richiesto nelle ipotesi in cui si intenda fruire dell’esonero per il mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato.
L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che abbiano la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
L’esonero contributivo non si applica nei confronti della pubblica amministrazione. Ciò premesso, il beneficio in oggetto si applica ai seguenti datori di lavoro:
Datori di lavoro imprenditori
Datori di lavoro non imprenditori. Sono tali i datori di lavoro privati che non svolgono attività imprenditoriale quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc...
Inoltre, hanno diritto al riconoscimento del beneficio in oggetto:
Gli enti pubblici economici
Gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici
Gli enti che – per effetto dei processi di privatizzazione – si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico
Le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche
Le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
I consorzi di bonifica
I consorzi industriali
Gli enti morali
Gli enti ecclesiastici
Sono ESCLUSI dall’ applicazione del beneficio:
Le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative
Le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
Le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni
Le università
Gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici
Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni
Gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Nel novero degli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali sono da ricomprendere tutti gli enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella legge n. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni o dalle province autonome
Le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
L' Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
Le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Sono ricomprese nell’ ambito delle pubbliche amministrazioni – e, pertanto, non possono fruire dell’esonero in oggetto – le Aziende sanitarie locali, le Aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con Legge regionale, le IPAB e le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP).
Nel novero degli enti che non possono fruire dell’esonero contributivo rientrano, infine, la Banca d’Italia, la Consob e, in linea generale, le Autorità Indipendenti, nonché le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria.
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine), purché sia rispettato il requisito anagrafico in capo al lavoratore alla data della nuova assunzione o della conversione a tempo indeterminato, compresi i casi di regime di part-time, con l’eccezione dei contratti di apprendistato e lavoro domestico.
Non rientra fra le tipologie incentivate
L' assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, anche se stipulato a tempo indeterminato. Al riguardo, si osserva come il lavoro intermittente, anche laddove preveda la corresponsione di un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità (la cui misura è peraltro rimessa alla pattuizione fra le parti), costituisca pur sempre una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di far fronte ad attività lavorative di natura discontinue.
L' assunzione a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale
Le prestazioni di lavoro occasionali
L’esonero contributivo spetta anche nelle ipotesi di mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato realizzatosi successivamente al 31 dicembre 2017, sempre che, alla data del mantenimento in servizio, il giovane non abbia compiuto il trentesimo anno di età.
Più precisamente, nelle ipotesi di mantenimento in servizio al termine del periodo formativo, il datore di lavoro potrà fruire dei benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale per un ulteriore anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, come già previsto dalla legge e, alla scadenza del suddetto periodo agevolato, fermo restando il rispetto del requisito anagrafico in capo al lavoratore al momento del mantenimento in servizio, potrà fruire dell’esonero di cui al citato comma 100, nel limite massimo di 3.000 euro, per un periodo massimo di 12 mesi.
Assunzioni dopo alternanza scuola-lavoro
E’ previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’ Inail, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua da riparametrare su base mensile e il previsto requisito anagrafico, per i datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro sei mesi dall’ acquisizione del titolo di studio:
Studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 % delle ore di alternanza, o pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all’ interno dei percorsi Ie FP, o pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ ambito dei percorsi ITS, o pari almeno al 30% del monte ore (o, in mancanza del monte ore, 30 per cento del numero dei crediti formativi) previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari
Studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.