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UNA CURA... PER CHIARIRE ... LA "CURA ITALIA"



Come molte volte accade quando arrivano le novità, sopratutto in termini di adempimenti fiscali, si innesca anche un po' di confusione con il classico rischio di "misunderstanding". Il DECRETO "CURA ITALIA", anche se in realtà, più semplicemente, è il DECRETO - LEGGE17 marzo 2020, n. 18, urge dei chiarimenti per capirne la sostanza dai destinatari delle norme, chi è esente e chi no nei versamenti contributivi e gli effetti che avranno.


SOSPENSIONI

Il Decreto prevede alcuno casi di sospensione


1) IMPRESE PIÙ COLPITE articolo 18 “Cura Italia”

Quelle maggiormente danneggiate a causa dell'interruzione della propria attività, disposta dai DPCM, non saranno tenute ad alcun versamento contributivo previdenziale, assistenziale e né dovranno versare ritenute, così come premi per l’assicurazione obbligatoria, l’IVA dalla data di entrata in vigore del decreto sino al 30 aprile 2020. La ripresa dei versamenti avverrà dal 31 maggio con due modalità: o in un'unica soluzione o rateizzata in 5 tranche equamente ripartite. In entrambi i casi non sono previsti interessi né sanzioni da versare.


2) IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI articolo 62, commi 2, 3 e 5 “Cura Italia”

Anche questi casi sopracitati potranno essere sospesi i versamenti, trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, autoliquidazioni di ritenute, contributi previdenziali, assistenziali IVA, tutte in scadenza entro il 31 marzo. Il provvedimento è rivolto a favore dei soggetti e imprese che hanno conseguito ricavi oppure compensi inferiori ai 2 milioni di euro nel precedente anno fiscale. Un' ulteriore eccezione è data alle imprese e professionisti delle province di Bergamo, Lodi, Cremona e Piacenza: per loro a la sospensione del versamento IVA è indipendente dal fatturato. Per quanto riguarda la ripresa dei versamenti, vale quanto detto per le imprese più colpite: a partire dal 31 maggio o in un'unica soluzione oppure in cinque rate di pari importo (pagamenti a partire da maggio).


3) SOGGETTI DELLE ZONE ROSSE articolo 62, comma 4 “Cura Italia”

Per i soggetti dei comuni in questione, nel comma di cui sopra, cambiano i termini per effettuare i versamenti sospesi di imposte e degli altri adempimenti tributari. Inoltre, i sostituti d’imposta sono tenuti a non effettuare ritenute sui redditi. Scadenza, come per le altre zone d’Italia, fissata al 31 maggio 2020, in una sola rata oppure in 5, a partire da maggio.


4) TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI articolo 62, commi 1 e 6 “Cura Italia”

Per tutti i contribuenti gli adempimenti che non siano versamenti e ritenute comunali e regionali saranno sospesi fino al 31 maggio 2020. Dal 1° al 30 giugno 2020 si potranno effettuare detti adempimenti, senza alcuna sanzione.


5) NESSUNA RITENUTA SU REDDITI DA DA LAVORO AUTONOMO, ALTRI REDDITI E PROVVIGIONI articolo 62, comma 7 “Cura Italia”

Non dovranno subire alcun tipo di ritenuta i soggetti passivi, di ritenute su redditi da lavoro autonomo e su provvigioni, purché abbiano un reddito inferiore ai 400 mila euro nell’ anno fiscale precedente. La misura verrà applicata sui redditi percepiti entro il 31 marzo 2020. I contribuenti interessati dovranno rilasciare un' apposita dichiarazione.


6) TERMINI RELATIVI ALL' ATTVITÀ DI UFFICI ED ENTI IMPOSITORI articolo 67 “Cura Italia”

L’Agenzia delle Entrate e altri uffici degli enti impositori non possono notificare nuove cartelle (neanche via PEC), in riferimento al periodo che intercorre dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020; i controlli e notifiche ripartiranno dal 1 giugno.


7) TERMINI DI VERSAMENTI DEI CARICHI AFFIDATO ALL' AGENTE DI RISCOSSIONE articolo 68 “Cura Italia”

Dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020 sono sospesi i termini per i pagamenti di cartelle relativi ad accertamenti esecutivi, avvisi di addebito INPS, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali. I pagamenti previsti in scadenza in questo arco di tempo dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.


8) DIFFERIMENTO TERMINI DI “ROTTAMAZIONE TER” E “SALDO E STRALCIO” articolo 68 “Cura Italia”

I contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione Tere al “Saldo e stralcio” delle cartelle Agenzia delle Entrate potranno godere del differimento dei termini di pagamento della rata del 28 febbraio e del 31 marzo; in questo caso i pagamenti sono rinviati al 31 maggio.


CREDITI, DETRAZIONI PREMI E RINUNCE



Anche per queste voci, l'Agenzia delle Entrate ha previsto alcune agevolazioni secondo le modalità sotto riportate




1) PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI articolo 63 “Cura Italia”

Sono previsti 100 euro di premio, inseriti in busta paga nel mese di aprile, per i dipendenti che nel mese di marzo hanno svolto la loro attività lavorativa nella sede di lavoro prevista dal contratto di lavoro. La condizione, per poter avere il "bonus", è che i soggetti in questione siano titolari di reddito da lavoro dipendente e con un reddito complessivo da lavoro dipendente inferiore ai 40 mila euro.


2) CREDITO DI'IMPOSTA PER SPESE DI SANIFICAZIONE articolo 64 “Cura Italia”

La sanificazione degli ambienti da parte delle aziende, che se ne sono fatte carico, sarà riconosciuta grazie ad un credito d’imposta, di cui le stesse potranno usufruire, pari al 50% delle spese sostenute, fino a un massimo di 20 mila euro. Tale credito sarà riconosciuto fino all’ esaurimento dell’importo massimo, previsto dal decreto del MISE di concerto con il MEF, pari a 50 milioni di euro.

3) CREDITO D'IMPOSTA SUGLI AFFITTI articolo 65 “Cura Italia”

Chi esercita un' impresa potrà godere di un credito d’imposta del 60% del canone di locazione pagato nel mese di marzo 2020. I locali di negozi e botteghe (categoria catastale C1) sono i destinatari della misura. L'utilizzo del credito in questione potrà essere esercitato solo a compensazione e non può essere richiesto dalle attività elencate negli allegati 1 e 2 del DPCM dell’11 marzo 2020.


4) DETRAZIONI E DEDUZIONI A SOSTEGNO DELLE MISURE ANTI CORONAVIRUS articolo 66 “Cura Italia”

Qualunque soggetto abbia fatto una donazione in favore dello Stato, regioni, enti locali e associazioni senza scopo di lucro, per contrastare e combattere contro il COVID 19, potrà usufruire di detrazioni o deduzioni in funzione della loro “ragione sociale”. La ripartizione avverrà nei seguenti termini: le persone fisiche ed enti non commerciali potranno detrarre il 30% della donazione effettuata; mentre i soggetti titolari di reddito d’impresa potranno invece dedurre la loro donazione.



5) RINUNCIA ALLA SOSPENSIONE DEI TERMINI

Come visto, le misure adottate dal DECRETO-LEGGE17 marzo 2020, n. 18, meglio noto come "CURA ITALIA", NON SONO OBBLIGATORIE. Se lo desiderano, i contribuenti di cui sopra, potranno effettuare i pagamenti sospesi e rinunciare alla sospensione dei termini. In questo caso riceveranno forme di menzione come previsto dal Decreto Ministeriale del MEF.

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