DECRETO FISCALE 2020
- Azzurra Celia Visconti
- 29 ott 2019
- Tempo di lettura: 8 min
Il testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, le novità.....

Il testo definitivo del decreto legge 124/2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre, entrato in vigore il 27 ottobre 2019, salvo alcune disposizioni - per esempio quelle sulle compe nsazioni e sul limite ai contanti - che entreranno in vigore nel 2020.
Resta la stretta all’utilizzo dei crediti in compensazione per i titolari di partita IVA e contemporaneamente si punta a limitare l’uso del contante e quindi stimolare l’uso del POS e dei pagamenti con bancomat, introducendo tra l’altro sanzioni per commercianti ed artigiani. Si partirà però soltanto dal 1° luglio 2020, in attesa di un protocollo con l’ABI per ridurre i costi di commissione sulle transazioni.
Cambiano inoltre le regole sui controlli dei dati delle fatture elettroniche che, a partire dal 2020, saranno utilizzati dalla Guardia di Finanza anche per indagini diverse da quelle economico tributarie, con un lasso di tempo peraltro molto ampio (8 anni).
Viene eliminato, invece, l’obbligo per professionisti e imprese minori, anche se operanti in regime di contabilità semplificata, di conto corrente dedicato.
Il Decreto Fiscale 2020 rappresenta soltanto un “antipasto” delle novità in arrivo. Il Fisco occuperà una posizione di rilievo anche nella Legge di Bilancio. Resta ancora in dubbio la modifica al regime forfettario, che potrebbe essere salvato, lasciando inalterate le regole per l’accesso all’imposta sostitutiva agevolata.
Il testo definitivo ed ufficiale del decreto legge numero 124/2019 reca: "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili".
Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020, le novità: stretta su rimborsi e compensazioni. Nuove maxi sanzioni di 1000 euro per scarto modello F24
Su questo punto l’articolo 3 prevede due fondamentali novità:
obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5 mila euro annui.
obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA.
Quest’ultimo requisito si applicherà anche alle compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio per i rimborsi da modello 730 e per il bonus Renzi 80 euro).
L’utilizzo in compensazione dei crediti Irpef, Irap e Ires subordinato alla presentazione della dichiarazione dei redditi produrrebbe una conseguenza fondamentale: rendere difficoltoso e rallentare l’utilizzo dei crediti fiscali da parte dei contribuenti.
Basti pensare all’allungamento dei tempi utili per l’utilizzo di un credito Irpef da parte di un contribuente persona fisica: se la dichiarazione dei redditi viene presentata tra luglio ed ottobre, per esempio, allora il credito emergente e spettante non potrebbe essere utilizzato per l’acconto IMU TASI di giugno.
Attenzione: le novità sulle compensazioni dei crediti fiscali si applicheranno a partire dalle deleghe di pagamento presentate a partire da marzo 2020 (comma 8 articolo 3 DL 124/2019).
Maxi sanzioni da 1000 euro per ogni modello F24 scartato
Collegato al tema delle compensazioni fiscali è quello delle nuove maxi sanzioni sui modelli F24, il comma 6 dell’articolo 3 prevede infatti che:
“Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività di controllo di cui all’articolo 37, comma 49 -ter , del DL 223/2006, si applica la sanzione di euro 1000 per ciascuna delega non eseguita. Non si applica l’articolo 12 del D. Lgs. 472/1997”
La norma è molto severa perché prevede una sanzioni fissa molto alta per il semplice scarto di un modello F24 errato, peraltro con divieto di applicazione dell’articolo 12 del decreto legislativo numero 472/1997, ovvero quello che prevede l’istituto del cumulo giuridico.
Decreto Fiscale 2020: dati delle fatture elettroniche in tempo reale anche alla Guardia di Finanza
La Guardia di Finanza potrà utilizzare i dati delle fatture elettroniche nell’ambito di indagini anche in settori diversi da quello prettamente fiscale.
La fatturazione elettronica diventa quindi non solo la via per combattere l’evasione fiscale, ma anche per illeciti in ambiti diversi, come quello amministrativo.
È tuttavia indubbio che resta l’evasione fiscale l’ambito privilegiato di utilizzo dei dati delle fatture elettroniche e sul punto non si allenta l’ipotesi che dal 2020 siano inclusi tra i soggetti obbligati anche i forfettari.
Tale novità è contenuta nell’articolo 14 del testo definitivo ed ufficiale del decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020:
L’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5-bis. I file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi al fine di essere utilizzati:
a) dalla Guardia di finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68:
b) dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività analisi del rischio e controllo ai fini fiscali
Si noti, tra l’altro, che il termine di otto anni allungherebbe i tempi normalmente previsti per il controllo/accertamento fiscale da parte delle istituzioni preposte (attualmente pari a 5 o 7 anni a seconda dei casi).
Decreto Fiscale 2020, multe per i commercianti che boicottano la lotteria degli scontrini
Il Decreto Fiscale 2020 completerà il quadro delle norme alla base della lotteria degli scontrini, che debutterà proprio dal prossimo 1° gennaio in parallelo all’estensione dell’obbligo dei corrispettivi telematici per tutti i commercianti.
La lotteria degli scontrini subordina il commerciante ad una serie di adempimenti, tra cui l’acquisizione e la comunicazione all’Agenzia delle Entrate del codice fiscale del contribuente.
Secondo le novità previste dalla bozza del Decreto Fiscale 2020, al commerciante che rifiuterà di comunicare i dati della vendita sarà comminata una multa tra i 100 a 500 euro.
Inoltre, i premi vinti dai contribuenti non saranno tassati.
Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020: altre novità sulla fattura elettronica
L’articolo 15 del testo del decreto legge numero 124/2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede poi la conferma delle agevolazioni in tema di fattura elettronica e sistema tessera sanitaria.
La fatturazione elettronica in ambito sanitario necessità di specifiche regole e, fino alla loro predisposizione, è di fatto vietato emettere fattura elettronica. Una norma introdotta lo scorso anno prima come esonero e poi come esplicito divieto, che viene ora confermata anche per il 2020.
Il Decreto Fiscale 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce una seconda novità in campo sanitario: a partire dal 1° luglio 2020, sia l’invio dei dati al sistema TS che all’Agenzia delle Entrate per la trasmissione dei corrispettivi giornalieri potrà essere effettuata con un’unica operazione mediante il registratore telematico.
Decreto Fiscale 2020: dichiarazione IVA precompilata
Il Decreto Fiscale torna anche sul tema della dichiarazione IVA precompilata.
L’articolo 16 prevede che dal prossimo 1° luglio 2020 in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:
registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA .
Decreto Fiscale 2020: tassazione giochi in aumento
Novità anche sulla tassazione dei giochi nella bozza di decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020.
In particolare il Capo II, relativo alle “Disposizioni in materia di giochi”, all’art. 27 contiene le indicazioni sulla tassazione delle vincite su VLT (art. 110, comma 6, lettera b) del TULPS), Gratta&Vinci e GNTN (giochi numerici a totalizzatore nazionale).
Nel comma uno sono previsti cinque diversi scaglioni relativi ad altrettante fasce di vincita. La tabella riassuntiva riporta le indicazioni contenute nella bozza del DL fiscale.
da 500 a 1.000 euro 15%
da 1.000 a 10.000 euro 18%
da 10.000 a 50.000 euro 21%
da 50.000 a 10.000.000 euro 23%
oltre 10.000.000 euro 25%
Decreto Fiscale 2020: salta l’obbligo di conto corrente dedicato per professionisti e semplificati
L’obbligo di avere un conto corrente bancario dedicato anche per professionisti e semplificati viene meno. Ma forse si tratta dell’unico vero punto favorevole per professionisti e pmi.
La regola che impone di avere un flusso unico e distinto per le entrate e le uscite relative all’attività riguarda solo particolari soggetti che operano in regime di contabilità ordinaria.
Nelle sue prime bozze, il DL Fiscale 2020 prevedeva l’estensione per tutti, una novità che avrebbe interessato 1,4 milioni di contribuenti forfettari e 2,2 milioni di contribuenti in tassazione ordinaria.
Decreto Fiscale 2020: novità su imposta di bollo fatture elettroniche
Altra importante novità operativa è quella prevista dall’articolo 17 sulle imposte di bollo sulle fatture elettroniche.
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, infatti, l’amministrazione finanziaria comunicherà con modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi.
Qualora il contribuente non provveda al versamento, in tutto in parte, delle somme comunicate nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate provvederà all’iscrizione a ruolo degli importi non versati.
Decreto Fiscale 2020: sanzioni POS obbligatorio dal 1° luglio
Chi non accetta pagamenti elettronici dovrà pagare una multa pari a un importo di 30 euro, maggiorata del 4% del valore della transazione negata al consumatore.
La novità è contenuta nell’articolo 23 del DL 124/2019 ed entrerà in vigore dal prossimo 1° luglio 2020.
Dare la possibilità di pagare col bancomat, in questo modo, diventa veramente un obbligo.
L’introduzione delle sanzioni legate al mancato utilizzo del POS rappresenta la volontà di compiere un ulteriore passo verso la digitalizzazione dei pagamenti, e rientra nell’ottica di una lotta all’evasione fiscale che si combatte su più fronti.
Una volontà che si scontra con il malcontento di imprese e commercianti, critici verso l’introduzione delle sanzioni per chi rifiuta pagamenti con POS per via degli elevati costi di commissione addebitati dalle banche sulle transazioni.
Decreto Fiscale 2020: limite contanti a 1.000 euro solo dal 2022
Il Decreto Fiscale cambia anche il tetto massimo da considerare per i pagamenti.
Si abbassa da 3.000 a 1.000 euro la soglia ammessa per l’utilizzo delle banconote. Ma ci sarà un passaggio graduale:
il limite ai contanti passerà a 2.000 euro dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;
dal 1° gennaio 2022 sarà invece pari a 1.000 euro.
È questa una delle novità emerse dopo il Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2019, anche se il tema resta particolarmente acceso. Si attendono pertanto sviluppi, e non è detto che non vi siano ulteriori modifiche in sede di approvazione definitiva e conversione del Decreto Fiscale 2020.
In ogni caso, le nuove disposizioni in materia fiscale riscrivono i commi 1 e 3 dell’articolo 49 del DL numero 231 del 21 novembre 2007, riferimento normativo cardine sul tema della lotta ai contanti.
Decreto Fiscale 2020: nuove regole per chi compra auto usate dall’estero
Ad introdurre novità sull’acquisto di auto usate nei Paesi dell’Unione Europea è l’articolo 9 del testo ufficiale del DL Fiscale 2020, che affronta il tema: “Frodi nell’acquisto di veicoli fiscalmente usati”.
Nei casi in cui non è previsto il versamento dell’Iva con F24 El.Ide., i soggetti sarebbero obbligati ad una verifica preventiva da parte dell’Agenzia delle Entrate. Verifica che, di fatto, equipara i titolari di partita Iva, imprese, arti e professioni ai semplici consumatori finali.
Controlli serrati da parte dell’Agenzia delle Entrate, quindi, sugli acquisti di auto fiscalmente usate in altri Paesi dell’Unione europea nei casi in cui i soggetti sono esonerati dal versamento dell’Iva.
Decreto Fiscale 2020: Iva scuola guida, addio all’esenzione
Il decreto fiscale 2020 adegua, inoltre, la normativa italiana alle decisioni della Corte di Giustizia UE. Le novità si applicheranno dal prossimo 1° gennaio 2020.
Ad inizio settembre, con la risoluzione numero 79 del 2019, l’Agenzia delle Entrate aveva annunciato un la necessità di allinearsi alla posizione dell’Unione Europea sul tema e aveva stabilito l’obbligo per le autoscuole di versare l’imposta sul valore aggiunto. Il documento indicava anche le istruzioni per mettersi in regola sulle lezioni già fatturate con una nota di variazione: un cambio di rotta, con effetto retroattivo?
A fare ordine arriva il testo con “disposizioni urgenti in materia fiscale”, collegato alla Legge di Bilancio: da un lato tranquillizza sul passato, le novità non hanno effetto retroattivo; dall’altro toglie ogni dubbio sul futuro e stabilisce definitivamente l’obbligo di versare l’IVA.
Un adeguamento che vale 66 milioni di euro: la stima deriva dai dati delle dichiarazioni IVA 2017 relative alle attività delle scuole guida, comprese quelle di volo e nautiche, e alle altre attività didattiche di contenuto specialistico alle quali è stata applicata l’aliquota del 22%.
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