CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
- CRC Consultcomm
- 14 feb 2018
- Tempo di lettura: 2 min

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina del credito d’imposta, attraverso la circolare n. 59990/2018, per le attività di ricerca e sviluppo, di cui all’art. 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 e successive modificazioni, con istruzioni sui criteri di individuazione delle attività ammissibili al beneficio per il settore del software.
L’individuazione delle attività ammissibili al credito d’imposta è stata condotta dal legislatore ricalcando le definizioni di “ricerca fondamentale”, “ricerca applicata” e “sviluppo sperimentale” contenute nella Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, recante “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”.
Le innovazioni legate al software, inteso come prodotto finale, sono generalmente di tipo incrementale e in quanto tali, normalmente, classificabili nell' ambito delle attività di sviluppo sperimentale.
Affinché un progetto per lo sviluppo di un software possa essere classificato, la sua esecuzione deve dipendere da un progresso scientifico e/o tecnologico e lo scopo del progetto deve essere la risoluzione di un problema scientifico o tecnologico su base sistematica.
Un progetto che abbia per oggetto il potenziamento, l’arricchimento o la modifica di un programma o di un sistema esistente, può essere classificato come un avanzamento scientifico o tecnologico. Mentre l’utilizzo del software, per una nuova applicazione o per un nuovo scopo, non costituisce di per sé un avanzamento.
Non presentano contenuti di ricerca e sviluppo:
lo sviluppo di un nuovo sistema operativo o di un nuovo linguaggio di programmazione;
la progettazione e la realizzazione di nuovi motori di ricerca basati su tecnologie originali;
gli sforzi per risolvere i conflitti con hardware o software in base a un processo di reingenerizzazione di un sistema o di una rete;
la creazione di nuovi o più efficienti algoritmi basati su nuove tecniche;
la creazione di nuovi e originali tecniche di criptazione o di sicurezza;
i lavori su aggiornamenti, già liberamente disponibili prima dell’inizio dei lavori stessi, relativi a specifici sistemi o programmi;
le attività di ordinaria manutenzione del computer o del software
lo sviluppo di software applicativi e sistemi informativi aziendali che utilizzino metodi conosciuti e strumenti software esistenti;
l’aggiunta di nuove funzionalità per l’utente a programmi applicativi esistenti;
la creazione di siti web o software utilizzando strumenti esistenti;
l’utilizzo di metodi standard di criptazione, verifica della sicurezza e test di integrità dei dati;
la “customizzazione” di prodotti per un particolare uso, a meno che durante tale processo non vengano aggiunte nuove conoscenze che migliorino significativamente il programma base;
l’ordinaria attività di correzione di errori (“debug”) di sistemi e programmi esistenti.

Incentivo automatico
L’incentivo automatico che non prevede una valutazione a priori dei progetti finanziati da parte dell’ente erogante, è necessario che, ai fini dei successivi controlli sulla corretta applicazione della disciplina, l’impresa abbia cura di predisporre, oltre alla documentazione obbligatoria concernente l’effettività, la pertinenza e la congruità dei costi, anche un’ apposita documentazione concernente l’ammissibilità delle attività di ricerca e sviluppo svolte, dalla quale risultino:
gli elementi di novità che il progetto intende perseguire;
gli ostacoli di tipo tecnico e scientifico al cui superamento sono legati i lavori svolti;
l’avanzamento di tali lavori nell’ ambito dei periodi d’imposta agevolabili;
gli elementi nei quali si specificano tali miglioramenti (per innovazioni che si sostanzino in significativi miglioramenti di prodotti già esistenti sul mercato di riferimento).